Chiarimento Ritenute Appalti

Chiarimento Ritenute Appalti

Con l’entrata in vigore dell’articolo 4 della L. 157/19, conversione del Dl 124/19, vengono poste a carico dei committenti nuove operazioni di controllo, che a loro volta avranno grande impatto sulle attività e sugli adempimenti da mettere in atto per i loro appaltatori, subappaltatori e professionisti che li assistono.

La norma nello specifico al comma1 prevede che, al verificarsi in concorrenza delle seguenti 4 fattispecie:

  • Valore dell’appalto, subappalto, affidamento lavori superiore a € 200.000,00 annuali. Come valore dell’appalto si considera il rapporto committente-appaltatore, pertanto più contratti tra gli stessi soggetti ai fini della norma vanno intesi come rapporto unitario;
  • Presso le sedi di attività del committente;
  • Caratterizzato da prevalente utilizzo della manodopera;
  • Eseguito con beni strumentali del committente.

Al verificarsi delle 4 condizioni sopra esposte, le imprese dovranno effettuare il pagamento delle ritenute dei dipendenti con distinte deleghe di pagamento per ogni committente e senza possibilità di compensazione, indicando nella sezione del coobbligato il codice fiscale del committente.

Ne deriva che l’azienda che oggi il 16 del mese con un unico modello F24 paga tutte le ritenute di tutti i dipendenti, utilizzando legittimamente in compensazione gli importi che la stessa anticipa ai dipendenti per conto dello stato come sostituto d’imposta (esempio classico bonus Renzi e rimborsi da assistenza fiscale 730, che le aziende anticipano ai dipendenti per conto dello stato e che utilizzano in compensazione) domani nel caso di 10 appalti che soddisfino i 4 elencati requisiti si troveranno a dover, dopo aver fatto il calcolo progressivo dell’imposta sulle retribuzioni, ricalcolare le ritenute di ogni singolo dipendente riproporzionandole in base all’impiego dello stesso nei vari appalti, e versarle separatamente (che di per se è già un controsenso tecnico rispetto alla formazione progressiva dell’imposta prevista dalla costituzione) con apposita delega di pagamento F24, per di più senza possibilità di compensazione anche di quei crediti direttamente derivanti dalle operazioni di calcolo dell’imposta stessa.

Per permettere il riscontro al committente della correttezza del modello di pagamento, l’appaltatore dovrà fornire allo stesso, anche la lista con indicazione dei lavoratori e delle ore lavorate, pena la possibilità prevista dal comma 3 che intima al committente di trattenere dal corrispettivo un importo pari al 20% del valore dell’appalto, per la mancata esibizione della documentazione nonché per l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, pena a sua volta quanto previsto dal comma 4 la chiamata a rispondere in solido anche per eventuali sanzioni ed interessi in caso di omissione del versamento.

Il comma 5 invece prevede la possibilità di essere esonerati dal cervellotico adempimento, presentando una certificazione sostitutiva, che ai sensi del comma 6 dovrebbe già essere messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma che ad oggi la stessa non è ancora in grado di rilasciare, nel caso di imprese che soddisfino contemporaneamente il requisito di:

  • Essere in attività da più di 3 anni ed avere effettuato nel conto fiscale versamenti pari ad almeno il 10% dei ricavi dichiarati;
  • Non avere ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione superiore a € 50.000,00

Ma relativamente ai 4 punti per cui l’appaltatore ( e tutti gli eventuali subappaltatori) che fanno rientrare nell’applicazione dell’obbligo normativo si allega una tabella chiarificatrice, relativamente all’ultimo punto relativo all’utilizzo dei beni strumentali

Attività Utilizzo beni strumentali Obbligo
Impresa edile Se utilizza esclusivamente attrezzatura di proprietà NO SI (se usa anche solo una scala di proprietà del committente)
Impresa di pulizie Piccole pulizie, utilizza esclusivamente scope, palette e altra attrezzatura minuta di proprietà NO SI (se usano gli ascensori per spostarsi da un piano all’altro dello stesso committente)
Impresa di pulizie Puliscono grandi luoghi, come stazioni e aeroporti, utilizzano grandi macchinari di proprietà del committente SI
Servizi di mensa Utilizzano le cucine del committente SI
Imprese operatrici socio sanitarie Utilizzano letti, strutture e macchinari e attrezzatura del committente SI
Imprese metalmeccaniche Utilizza esclusivamente attrezzatura di proprietà NO SI (se utilizzano, impianti, montacarichi, ecc.)

appalti, ritenute


Andrea Barbuscia

Nel 2003 inizia la collaborazione con lo studio Tagliaferri dove acquisisce competenze in ambito fiscale, societario e del lavoro. Nel 2010 si abilità alla professione di consulente del lavoro e nel 2011 si iscrive al consiglio provinciale dell’ordine di Roma e comincia l’attività in forma autonoma continuando anche la collaborazione con lo studio che lo ha formato. Nel 2018 si abilita come consulente asseveratore Asse.Co


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