Come si ottiene lo status di disoccupato

Alla luce del nuovo incentivo IoLavoro ai sensi del Decreto Direttoriale ANPAL n.52/2020 spieghiamo quali sono i requisiti per ottenere lo status di disoccupato e i casi di sospensione, conservazione e decadenza.

La definizione di status di disoccupato è stato oggetto di numerose rivisitazioni sia normative che di prassi condizionate purtuttavia dal malfunzionamento degli uffici di collocamento, ora Centri per l’Impiego. Tale definizione rientra principalmente nella condizione dei lavoratori di trovarsi senza impiego ossia non occupati a impiegare il loro tempo  a mettere a disposizioni le proprie capacità psico-fisiche in cambio dell’ottenimento di un beneficio economico.

Dalla timbratura del libretto di lavoro fino al rilascio della DID ( dichiarazione di disponibilità al lavoro) dei nostri giorni attraverso una procedura informatica non è cambiato poi granchè: il rilascio dello status di disoccupato e la relativa certificazione sono anche oggi quasi del tutto tra le poche funzioni indispensabili degli uffici del lavoro, nonostante le altre attività quali possono essere la gestione dei servizi di collocamento o la promozione di politiche attive nonché l’attività di formazione e orientamento nei territori siano sulla carta altre attività a loro delegate .

Veniamo al dunque: l’ultimo aggiornamento sulla definizione e la procedura per l’ottenimento e il mantenimento dello stato di disoccupazione è stato effettuato dal  d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26), la legge che ha disciplinato il Reddito di Cittadinanza, il quale prevede che: si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Pertanto, congiuntamente alla precedente normativa, cioè l’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ciò comporta che si definiscono in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 ( nel 2019 ammonta ad euro 8.145 per il lavoro dipendente e euro 4.800 per il lavoro autonomo.)

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE

Avere lo status di disoccupato ha una certa rilevanza poichè permette l’ottenimento di sussidi o misure contro la povertà come il recente Reddito di Cittadinanza, mentre permanere nello status per un determinato tempo può comportare la maggiore possibilità di rioccupazione grazie agli incentivi e ai bonus occupazionali riservate alle aziende che sono intenzionate ad assumerli ( es. assunzioni donne over 50 anni, bonus assunzionali regionali e il recente IoLavoro etc. ).

Nello specifico possedere 12 mesi di anzianità di disoccupazione vuol dire permanere disoccupato almeno 365 giorni più 1 giorno  mentre 6 mesi 180 giorni più 1 giorno dal rilascio della DID.

SOSPENSIONE, CONSERVAZIONE E DECADENZA

Tuttavia cosa accade se il lavoratore disoccupato inizia a lavorare? Se il contratto di lavoro ha una durata fino a 6 mesi e il reddito conseguente ( si badi bene, non il reddito di 6 mesi ma sempre di 12) non supera il limite, la disoccupazione si sospende fino a riprendere dopo la scadenza dei 6 mesi. Se dopo i 6 mesi il contratto prosegue rimanendo il limite reddituale lo status si conserva mentre se il reddito viene superato lo status decade.

Qui sotto si espone uno schema esemplificativo:

REDDITO PROSPETTICO (REDDITO MENSILE X 12 ) CONSERVAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE
CONTRATTO DURATA 12 MESI 600 EURO AL MESE 7200 SI
CONTRATTO DURATA 10 MESI 900 EURO AL MESE 10800 NO SOSPENSIONE FINO A 6 MESI. DOPO I 6 MESI PERDITA STATO DI DISOCCUPAZIONE
CONTRATTO DURATA 4 MESI A 1.500 EURO AL MESE  18000 NO SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DEL CONTRATTO, POI RITORNA AD ESSERE DISOCCUPATO. SE GLI PROROGANO IL CONTRATTO PER ALTRI 3 MESI LA SOSPENSIONE SI PROTRAE FINO AL SESTO MESE POI DECADE LA DISOCCUPAZIONE

Il reddito a riferimento per valutare la conservazione dello stato di disoccupato si intende il reddito prospettico cioè la valutazione della potenzialità che detiene quel rapporto di lavoro a produrre quel determinato reddito e si intende l’imponibile IRPEF ( cioè retribuzione lorda meno i contributi previdenziali a carico lavoratore). L’ANPAL asserisce che

il reddito prospettico di riferimento deve essere calcolato sempre su 12 mesi a prescindere dalla durata del contratto.

Tale informazione viene reperita nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV aggiornate di recente ( c’è da dire che nelle comunicazioni CO il valore del reddito è automaticamente esposto come retribuzione lorde tabellari dei CCNL, il reddito IRPEF dovrà essere oggetto di ulteriori calcoli non di nostra competenza).

LAVORO AUTONOMO

Il lavoratore acquisisce o conserva lo status di disoccupato se il reddito annuo di riferimento non supera le 4.800 euro e non sarà in nessun modo oggetto di sospensione. Il reddito si ottiene sui compensi effettivamente percepiti detratti i costi e i contributi previdenziali se dovuti.

Alcuni redditi di lavoro autonomo rientranti in quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente ( esempio soci lavoratori di cooperative, amministratori sindaci o revisori collaboratori di giornali) rientrano nel limite dei 8.145 euro.

Spetta al lavoratore che superi tale reddito comunicare ai servizi competenti tale informazione, in mancanza è responsabile civilmente.

Lo svolgimento di attività di diversa tipologia ( autonomo e subordinato) da cui derivino redditi che non superino ciascuno i limiti su esposti permettono la conservazione della disoccupazione mentre il superamento di 8.145,00 euro lo fa decadere.

LAVORO INTERMITTENTE

La conservazione della disoccupazione permane se il reddito confina sotto i 8.145,00 euro. La sospensione opera per i giorni non lavorati fino a 180 giorni se il contratto non prevede l’obbligo di risposta, altrimenti opera per tutta la durata del contratto fino a 180 giorni, oltre avviene la decadenza se il reddito annuo prospettico supera i 8.145,00 euro.

I rapporti di tirocinio, i lavori di pubblica utilità e le prestazioni occasionali art. 54-bis del dl 50/2017 non incidono sullo stato di disoccupazione..

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Le condizioni illustrate da ANPAL che stabiliscono il diritto e alla conservazione dello status di disoccupato possono risultare di difficile comprensione ai diretti interessati affidando l’accertamento del requisito reddituale a informazioni che potrebbero non essere attinenti al reale stato del disoccupato. Aggiungendo il calcolo del fantomatico reddito prospettico che ci risulta quantomeno discutibile  il tutto rischia di penalizzare o premiare soggetti al di fuori di ciò che prevede la norma.

Fonte:

d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26)

Circolare ANPAL n. 1/2019

dichiarazione disponibilità al lavoro, DID, disoccupato


Piergiorgio Cefaro

Nato a Roma, classe 1974, supera l’esame di Stato di Consulente del Lavoro nell’anno 1997. Iscritto l'anno successivo all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Roma al n. 2627 inizia subito ad esercitare la professione nel proprio Studio. Da sempre dedica la specializzazione alla consulenza del lavoro essendo interessato alle materia giuslavoristica, al diritto del lavoro e alla gestione delle risorse umane.

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