Coronavirus: come comportarsi

Coronavirus

Cresce l’allarme sul contagio da Coronavirus, il decreto Legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologico da Covid19“, pone forti limitazioni nelle zone rosse, volte al contenimento e ad una gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione. L’emergenza ha un forte impatto economico, che coinvolge imprese e lavoratori, nelle ultime ore molti sono stati i chiarimenti e i provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.

Con Decreto ministeriale, vengono sospesi i versamenti delle imposte e delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto, riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Purtroppo la contrattura economica interessa anche altre aree fuori dalla zona rossa, molte aziende affrontano danni provocati dalla paura del contagio, e/o per misure adottate da altri Paesi, indubbiamente si attendono provvedimenti a sostegno di tutte quelle aziende che subiscono le ripercussioni economiche dovute all’emergenza del coronavirus.

Per quel che concerne la gestione dei lavoratori, La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 24/02/2020, chiarisce molti dubbi e risponde alle molte domande inerenti la gestione dei lavoratori in caso di assenze per quarantena e/o per paura del contagio, aziende chiuse a seguito di ordinanza. Di seguito alcuni casi trattati.

A casa per l’ordinanza

  in questo caso l’assenza del lavoratore è dettata da provvedimento d’ordine pubblico per cause dunque indipendenti dalla sua volontà, che resta a casa ma con la retribuzione pagata. Caso analogo si verifica quando ricorre il caso di sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata. In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore.

A tal proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto l’emanazione della cassa integrazione guadagni, e di prevedere modalità di compilazione e inoltro delle domande di CIG semplificate per poter agevolare aziende e professionisti del settore. 

Risulta inoltre utilissimo laddove è possibile attivare per i propri lavoratori lo smart working anche detto lavoro agile, ovvero la possibilità di lavorare da casa. Con il D.P.C.M del 23/02/2020 la modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate a rischio anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

In quarantena obbligatoria

il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza le modalità di gestione dell’evento, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Il lavoratore è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo quanto prevede la legge nei casi di assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

In quarantena volontaria

In caso di assenza dal lavoro per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi di contagio, perché magari hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, la situazione è disciplinata come le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo, perché può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza

Assenza per paura di contagio

un’assenza determinata dalla semplice paura di essere contagiati, non consente di riconoscere la giustificazione della si tratterebbe di un’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

Il Ministero della Salutecon circolare del 03/02/2020 richiama l’attenzione dei datori di lavoro a fornire ai propri dipendenti le linee guida di comportamento nei luoghi di lavoro, ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, ovvero: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all’igiene delle superfici; evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simil-influenzali. Inevitabilmente si richiama il datore di lavoro ad osservanza gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro dal D.lgs. n. 81/2008.

L’argomento è in costante aggiornamento, fiduciosi restiamo in attesa di nuovi sviluppi.


Teresa Marciano

Consulente del Lavoro con studio in Roma, Esperta in gestione delle Risorse Umane - progettazione e coordinamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro e di orientamento al mercato del Lavoro, tirocini/stage in Italia e nei Paese EU. Iscritta all’Ordine dei consulenti del lavoro di Roma, Master in Management conseguito presso Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale “SDOA”, laureata in Economia presso Università degli studi di Napoli “Parthenope”.

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