Congedo di Paternità 2020

Congedo di Paternità 2020

Con la legge di Bilancio 2020 sale da 5 a 7 giorni, la durata del congedo di paternità obbligatorio da usufruire, dai lavoratori dipendenti, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

E’ solo l’ultimo di una lunga serie di interventi normativi che, dal 2016 ad oggi, hanno innalzato la durata del congedo introdotto, in via sperimentale, dalla legge Fornero. La norma si pone, inoltre, in linea con le direttive europee che impongono agli Stati membri di aumentare a 10 giorni la durata del congedo di paternità entro il 2 agosto del 2022.

Viene confermata, inoltre, la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi facoltativamente dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione.

Congedo di paternità obbligatorio: durata

Come anticipato in premessa, anche per il 2020, è stato prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti in caso di nascite e adozioni/affidamenti.

La durata del congedo obbligatorio è aumentata da 5 a 7 giorni. Il congedo deve essere fruito, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre; spetta quindi indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Congedo papà facoltativo

Nel 2020 è stato confermato il giorno di congedo facoltativo per i padri lavoratori; in sostanza, previa rinuncia da parte della madre di un giorno del proprio congedo obbligatorio, il lavoratore può richiedere un ulteriore giorno di astensione dal lavoro, in aggiunta ai 7 giorni previsti.

A tal proposito, è bene tenere presente che la fruizione del congedo facoltativo, da parte del padre lavoratore, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. In tal caso, si anticipa di conseguenza il termine finale del congedo post partum della madre.

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo: come fare domanda

Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, il padre lavoratore dipendente, deve comunicare almeno 15 giorni prima con una semplice dichiarazione, le date in cui intende usufruire del congedo, al proprio datore di lavoro. In tale ipotesi non vi è necessità di presentare domanda all’Istituto Previdenziale.

Alla richiesta del congedo facoltativo di un giorno, il lavoratore deve allegare alla suddetta comunicazione, anche una dichiarazione della madre, da cui emerga che la stessa rinunci alla fruizione del congedo di maternità, per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. Tale comunicazione deve essere trasmessa dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre, in quanto il periodo di congedo obbligatorio della stessa verrà ridotto di un giorno.

Di contro, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, tramite il flusso Uniemens.
Si ricorda, infine, che le giornate di congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, non possono essere frazionate ad ore, ma dovranno essere fruite per l’intera giornata.

I lavoratori, per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, sono invece obbligati a presentare apposita domanda telematica. La stessa dovrà essere presentata mediante i seguenti canali:

  • accesso ai servizi online con PIN INPS;
  • contact center INPS al numero 803164 (o 06164164 da rete mobile);
  • patronato. Casi particolari Entrambi i congedi spettano sia in costanza di rapporto di lavoro, sia nei casi previsti dall’art. 24, D.Lgs. 151/2001 (sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupazione) e possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per NASPI e nel periodo transitorio di percezione del trattamento di integrazione salariale a carico della CIG. Durante questi periodo è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi, rispetto agli altri trattamenti a sostegno del reddito, che sono pertanto incumulabili. Trattamento economico Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come disciplinato per l’indennità di maternità in generale. Durante tali periodi sono riconosciuti gli Assegni per il Nucleo Familiare. Le giornate di congedo obbligatorio e facoltativo sono coperte da contribuzione figurativa, a carico dell’INPS, utili ai fini pensionistici.

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Marco Pellegrini

Specializzato nella Due Diligence aziendale, in relazioni sindacali e nella gestione di operazioni societarie straordinarie con richiesta di ammortizzatori sociali.
Esperto in materia di incentivi contributivi.

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