Il Regime Forfettario: Novità 2020

Il Regime Forfettario: Novità 2020

Il regime naturale per imprese e professionisti, ovvero il regime forfettario, subisce nuovamente importanti modifiche rispetto allo scorso anno dal primo gennaio 2020, per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Le novità sono le seguenti:

  • E’ abolito il regime forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro, misura che era stata annunciata dalla precedente legge di bilancio (legge 145/2018 – commi da 17 a 22);
  • E’ escluso dal regime il contribuente che nell’anno precedente abbia sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato per un ammontare complessivamente superiore a 20mila euro lordi;
  • E’ escluso dal regime il contribuente che nell’anno precedente abbia percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir) superiori a 30mila euro, se il rapporto di lavoro non è cessato nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda l’esclusione di cui al terzo punto, il conteggio del limite dei 30mila euro va svolto in base al principio di cassa, considerando il cosiddetto “principio di cassa allargato”, quindi, per il 2019, il periodo 13 gennaio 2019 – 12 gennaio 2020.

Per la verifica del limite si deve tenere conto anche dei redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Tuir, tra i quali le borse di studio, i sussidi per studio o addestramento professionale, le prestazioni di amministratore, sindaco o revisore, la collaborazione a giornali, a collegi e commissioni, le rendite vitalizie, gli assegni di separazione. E’ però incerto se i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione sostitutiva debbano o meno essere compresi nella verifica del limite dei 30mila euro.

Una ulteriore importante novità riguarda l’emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfettari. Seppur non obbligatoria, è stabilito che coloro che volontariamente aderiscono alla fatturazione elettronica, usufruiscono della riduzione di un anno del termine di prescrizione dell’attività di accertamento.

Rimangono invece invariate tutte le altre cause di esclusione per accedere al regime forfettario. Per quanto riguarda il possesso di quote in società di persone, partecipazioni in associazioni, imprese familiari ed in aziende coniugali, per poter accedere al regime già dal 2020, queste dovevano essere cedute o donate entro il 31/12/2019.

Se la partecipazione in società di persone preclude l’accesso al regime, quella in Srl diventa causa ostativa solo al ricorrere di determinate condizioni. Affinché operi la causa ostativa è necessario che siano verificate entrambi le seguenti condizioni:

  • che la partecipazione posseduta sia di controllo, sia diretto che indiretto;
  • che l’attività svolta dalla società a responsabilità limitata controllata sia riconducibile, direttamente o indirettamente, a quella svolta dal contribuente che intende applicare il regime forfettario.

La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente qualora la persona fisica che usufruisce del forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla società a responsabilità limitata e qualora quest’ultima ricevendo la fattura, deduca dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

regime agevolato, regime forfettario


Tiziano Cicchetti

Laurea magistrale in scienze economiche, classe 1987, abilitato alla Professione di Consulente del Lavoro nel 2011. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma nel 2017, inizia ad esercitare la professione nel proprio Studio dopo varie esperienze in studi della capitale e del nord Italia. Specializzato in materia fiscale, tributaria e diritto societario, fa del suo lavoro una passione.

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