Compensazioni dei crediti da dichiarazione e nuove regole
Quando non potrai utilizzare soldi, tuoi, già versati in compensazione verticale in F24.
Con l’ entrata in vigore dell’art. 3 del DL 124/19 convertito con la legge 157/19 con il comma 1 il legislatore è intervenuto modificando il testo dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997.Nello specifico si vanno ad introdurre, dal periodo di imposta in corso al 31/12/19, ai fini irpef, ires ed irap i medesimi criteri già previsti per le compensazioni dei crediti iva superiori ai 5.000€, ovvero la possibilità del loro utilizzo in compensazione soltanto previa presentazione della dichiarazione dei redditi.
A decorrere dal 2020, pertanto, si potranno utilizzare tali eccedenze soltanto il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Considerando che il termine ultimo per l’invio spira con la data del 30 novembre ne deriva che i crediti derivanti dall’adempimento dichiarativo potranno essere utilizzati a decorrere dal 10/12/20.
Chi subirà maggiormente il riverbero della portata normativa sarà la platea di contribuenti che all’atto dell’incasso si vedono operare ritenute a titolo di acconto, si pensi principalmente ai professionisti, agli appaltatori nei condomini o coloro i quali per le prestazioni effettuate incassano i propri corrispettivi tramite il bonifico parlante sul quale le banche operano la ritenuta. Questo significa che, per le eccedenze dei 5.000€, soldi propri del contribuente vengono di fatto congelati fino al momento del decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione. Come spesso capita, anziché andare a colpire chi utilizza crediti non spettanti, lo stato preferisce colpire tutti indistintamente, trasformando il suo dovere di controllo in creazione di obblighi o adempimenti a carico del contribuente, stante la sua nel controllo. Come ovviare? L’unico rimedio plausibile, per le categorie di contribuenti che possono, è modulare i versamenti in acconto in modo da evitare il superamento della soglia di “libera” compensazione o anticipare quanto più possibile, ma in questo bisognerà affidarsi alla tempestività dell’AdE nella pubblicazione dei software per il controllo, l’invio della dr. Resta infine da ricordare che comunque per i crediti che superano i 5.000€ c’è sempre bisogno dell’apposizione del visto di conformità, eccetto nei casi e con i limiti previsti per i contribuenti virtuosi a fini isa con un valore del calcolo pari ad 8 o superiore.
Il paradosso, che purtroppo non si prospetta un raro caso, è che il signor Rossi al 30/6/20 potrebbe avere un risultato da dr con un credito irpef pari a 20.000€, acconti dovuti per 15.000€, aver ottenuto un risultato isa pari 8 che gli consentirebbe l’intera compensazione dell’importo. Fino ad oggi avrebbe potuto trasmettere tramite il canale telematico dell’agenzia una delega di pagamento con saldo 0 versando i 15.000€ di acconti utilizzando il credito (che ricordiamo esiste perché o sono stati versati acconti che poi si sono rilevati superiori all’imposta dovuta, o ha subito ritenute in acconto che lo hanno portato a tale situazione, ma sempre di soldi del contribuente si tratta!!!), da domani qualora non avesse (o non avesse potuto, se, come successo per l’ultimo periodo dichiarativo, il rilascio dei software da parte dell’AdE non si rilevasse tempestivo) presentato la dichiarazione entro il 20/6/20 si troverebbe nella condizione di dovere effettivamente sborsare di sua tasca i 15.000€ ed a fronte avere un credito “incagliato” nei confronti dello stesso soggetto di cui è debitore.
Buona compensazione a tutti!
Nel 2003 inizia la collaborazione con lo studio Tagliaferri dove acquisisce competenze in ambito fiscale, societario e del lavoro. Nel 2010 si abilità alla professione di consulente del lavoro e nel 2011 si iscrive al consiglio provinciale dell’ordine di Roma e comincia l’attività in forma autonoma continuando anche la collaborazione con lo studio che lo ha formato. Nel 2018 si abilita come consulente asseveratore Asse.Co