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Contrasto all’evasione o all’imprenditorialità?

Contrasto all’evasione o all’imprenditorialità?

Con la legge di conversione 157/19 del DL124/19 dal nuovo anno ci troveremo a dover far i conti con l’art.4 della citata legge, che, seppure modificato profondamente rispetto al decreto originario, riversa sulle aziende ed i consulenti che le assistono nuovi adempimenti.

La norma nasce col nobile cappello introduttivo “Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali” ma come di sovente capita il legislatore preferisce riversare nuovi oneri su tutti indistintamente stante la poca incisività nel colpire determinate fattispecie.Nello specifico l’art. 4 della L 157/19 prevede che, per appalti, subappalti o affidamenti di valore annuale superiore a 200.000€, le ritenute dei lavoratori impiegati nell’appalto operate e versate debbano essere certificate al committente presentando un apposito modello di pagamento f24, per il quale l’AdE con risoluzione 109E/19 ha previsto un particolare codice “09” per indicare il codice fiscale del committente stesso. Il tutto entro 5 giorni dalla scadenza del versamento e corredato dalla lista dei lavoratori utilizzati, ammontare delle ore prestate per lo specifico appalto, retribuzioni e ritenute operate.

Possono presentare certificazione sostitutiva, messa a disposizione dall’AdE, le imprese che contestualmente rispettino il requisito di essere in attività da più di 3 anni ed aver effettuato nell’ultimo triennio versamenti almeno pari al 10% del valore dell’appalto. La critica: per far fronte a ciò le imprese si troveranno a gestire, con aggravio di costi, anziché una delega di pagamento, tanti modelli di pagamento f24 quanti sono il numero degli appalti in essere.Si troveranno ad elaborare tanti f24 con importi ritenute calcolate come percentuale di incidenza sullo specifico cantiere, mentre nelle retribuzioni mensili le imposte trattenute e versate per conto dei dipendenti sono calcolate, secondo i criteri di progressività previsti dalla Costituzione, e quest’opera di imputazione dell’imposta sulle ore impiegate snatura profondamente tale criterio, perché il calcolo che si va ad operare sarebbe sull’aliquota media mensile piuttosto che sul criterio di formazione progressiva.

Si potrebbe disincentivare l’aggregazione tra imprese, per il fatto che per godere del beneficio della certificazione sostitutiva bisogna essere in attività da almeno 3 anni, ed allora 2 soggetti che ne avrebbero facoltà quale convenienza avrebbero ad aggregarsi e costituire un consorzio o una newco a fronte dei nuovi adempimenti?

Il paradosso: Imprese retiste alfa e beta. Alfa distacca n lavoratori a beta, appaltatore. Considerando che tutti gli adempimenti rimangono in capo al distaccate alfa, il committente quale documentazione potrà richiedere al suo appaltatore beta?

evasione fiscale


Andrea Barbuscia

Nel 2003 inizia la collaborazione con lo studio Tagliaferri dove acquisisce competenze in ambito fiscale, societario e del lavoro. Nel 2010 si abilità alla professione di consulente del lavoro e nel 2011 si iscrive al consiglio provinciale dell’ordine di Roma e comincia l’attività in forma autonoma continuando anche la collaborazione con lo studio che lo ha formato. Nel 2018 si abilita come consulente asseveratore Asse.Co


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